Accordo Micron 24 dicembre 1999

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ACCORDO MICRON 24 dicembre 1999

L'anno 1999, il giorno 24 del mese di dicembre, in Avezzano presso la sede dell'Unione Provinciale degli Industriali di L'Aquila 

sono presenti: 

a) per la MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. i signori Dott. Sergio Galbiati, Dott. Tiberio Indiani, Dott. Gabriele Bellini, Ing. Domenico Cali, assistita dall'Unione Provinciale degli Industriali di L'Aquila, nella persona del direttore, Dott. Antonio Cappelli, e del Dott. Carlo Imperatore; 
b) i signori Arduino Cofini e Leonardo Lippa e la rispettiva RSU per la FIM, i signori Paolo Castellucci ed Emilio Speca e la rispettiva RSU per la FIOM, i signori Brandisio Paolini e la rispettiva RSU per la UILM, il signor Antonello Tangredi e la rispettiva RSU per la FISMIC, i quali 

considerato che: 

a) c'è l'esigenza di intervenire su alcune modalità di organizzazione del lavoro all'interno dello Stabilimento di Avezzano onde consentire l'adeguamento al sistema di gestione della produzione strutturalmente proprio della MICRON; 
b) va tenuto conto delle peculiari esigenze organizzative connesse alle specificità della produzione di memorie dinamiche a semiconduttore, attività non comparabile da altre svolte in aziende metalmeccaniche nel territorio nazionale; 
c) va tenuto conto del fatto che l'organizzazione del lavoro deve avvenire nel rispetto sia della normativa legale che di quella collettiva (anche aziendale); 
d) come disciplinato dall'art. 5, commi 2 e 3, disciplina generale, sezione terza del vigente CCNL, la MICRON opera ininterrottamente 7 giorni alla settimana per cui per cui la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una medi plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali; 
e) quando disciplinato dal presente accordo deve essere in linea con le previsioni contrattuali relative alla contrattazione di secondo livello. 

Convengono: 

1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il lavoro all'interno dei settori di produzione, ingegneria e funzioni tecniche di supporto sarà articolato, per turni della durata di 12 (dodici) ore, mediante l'utilizzo di 4 (quattro) squadre nell'ambito di un ciclo programmato di 16 (sedici) giorni; ciascun ciclo sarà composta da 4 (quattro) giorni di lavoro e 4 (quattro) giorni di riposo, seguiti da 3 (tre) giorni di lavoro e 5 (cinque) giorni di riposo (di cui una a rotazione nei 4 (quattro) giorni di lavoro teorici della seconda metà del ciclo), secondo lo schema seguente in un arco di 4 (quattro) cicli, fermo restando che la programmazione dei riposi tiene conto anche delle festività eventualmente lavorate: 

Ciclo 1 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-2008-2020-08 20-08 RC R R R R Ciclo 2 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-2008-20RC 20-08 20-08 R R R R Ciclo 3 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-20RC20-08 20-08 R R R R R Ciclo 4 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR RC08-2020-08 20-08 R R R RR 08-20 = Turno con inizio alle 8.00 e fine alle 20.00
20-08 = Turno con inizio alle 20.00 e fine alle 08.00 del giorno successivo
R = Riposo
RC = Riposo Compensativo 

Il calendario annuale delle 4 (quattro) squadre, secondo lo schema su indicato, sarà definito dalla Società dandone in formazione alla R.S.U.. 

2 ORARIO DI LAVORO 

L'orario di lavoro di riferimento annuo dei lavoratori in turno da 12 (dodici) ore, a partire dal 1 gennaio 2000 (anno bisestile) viene stabilito a 1712 (millesettecentododici) ore, per poi passare a 1700 (millesettecento) ore annue dal 1 gennaio 2001. 

Fatta salva la definizione contrattuale di orario di lavoro normale, l'orario medio settimanale, sulla base dello schema concordato, comporterà una presenza media settimanale di 36, 75 ore, comprensive delle pause previste dalle procedure aziendali. 

Nell'anno 2000 (bisestile), le giornate di lavoro da effettuare, sulla base individuale annuale, preferibilmente nel periodo da fine maggio a fine settembre, unitamente ai 13 (tredici) giorni di riposo per consentire un periodo di 20 (venti) giorni minimi consecutivi di assenza dal lavoro. I restanti 10 (dieci) giorni saranno goduti, secondo le esigenze individuali, sulla base dei criteri contrattuali. 

Dall'anno successivo, le giornate di lavoro da effettuare, sulla base dello schema di cui sopra e dell'orario di riferimento annuo concordato, saranno mediamente 142 (centoquarantadue), mentre i riposi programmati saranno mediamente 205 (duecentocinque), comprensivi di 48 (quarantotto) ore di riduzione d'orario programmate nei riposi. Dei restanti 18 (diciotto) giorni medi da dodici ore (Ferie, ROL, FAB), 7 (sette) saranno programmati nel calendario individuale annuale, preferibilmente nel periodo da fine maggio a fine settembre, unitamente ai 13 (tredici) giorni di riposo per consentire un periodo di 20 (venti) giorni minimi consecutivi di assenza dal lavoro. I restanti 11 (undici) giorni saranno goduti, secondo le esigenze individuali, sulla base dei criteri contrattuali. 

NB: I valori su riportati sono arrotondati e non tengono conto dell'anzianità individuale, per cui i calcoli effettivi correggeranno opportunamente il numero di giorni lavorati, riposi programmati e ferie residue. 

La riduzione dell'orario di lavoro annuo di riferimento rispetto a quello vigente andrà progressivamente e fino a concorrenza a compensare eventuali future riduzioni di tale orario disposte da norme di legge o da contratti collettivi e tiene interamente conto della completa smonetizzazione delle riduzioni d'orario di lavoro e delle ex festività abolite. 

Entro il primo trimestre del 2001, la MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.r.l. insieme alle OO.SS ed alle RSU, lavorerà alla definizione di modelli organizzativi e di una struttura dell'orario di lavoro su 12 (dodici) ore mirati a ridurre il numero delle notti consecutive lavorate. 

In quest'ottica, le OO.SS. e le RSU acconsentono alla deroga della durata di 8 (otto) ore del lavoro notturno, prevista nell'emanando Decreto Legislativo che recepisce il dettato della Direttiva CEE n.104/1993 in materia di lavoro notturno, per un periodo pari alla fase di sperimentazione di 48 (quarantotto) mesi, per consentire una programmazione a medio-lungo termine degli investimenti associati all'evoluzione tecnologica dei prodotti e dei processi. 

La società, nel corso del 2000, darà visibilità alle R.S.U. dell'impatto positivo sull'organico operante a 12 (dodici) ore dell'effetto della nuova organizzazione del lavoro. 

3 PREMIO INCENTIVANTE 

Ai dipendenti che forniscono la loro prestazione nell'ambito dei turni da 12 (dodici) ore di cui al punto 1 del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un premio incentivante di lire 9.000 (novemila) lorde per ciascuna giornata intera effettivamente lavorata nel turno diurno e di lire 18.000 (diciottomila) lorde per ciascuna giornata intera effettivamente lavorata nel turno di notte. 

Ai fini dell'erogazione del premio, le giornate di ferie (ferie, ROL e festività abolite), preventivamente concordate, saranno equiparate a giornate di presenza effettiva al lavoro. 

In occasione delle festività di Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo Patrono, 1 maggio, Ferragosto e Natale il premio corrisposto sarà pari a lire 18.000 (diciottomila) lorde sia nel turno diurno che in quello notturno. 

Tale premio non ha riflesso alcuno sul computo di ogni altro istituto di fonte contrattuale, nonché del TFR. 

Esso sostituisce ogni trattamento economico erogato fino alla data odierna della Società ai dipendenti che già effettuano turni di 12 (dodici) ore. 

In relazione al problema - strettamente connesso alla interpretazione della normativa contrattuale - di stabilire l'applicabilità delle maggiorazioni per il lavoro oltre l'ottava ora, le parti concordano di demandare alle parti contraenti il CCNL e/o alle Sedi istituzionali competenti la definizione della problematica e, in caso di soluzione affermativa, di cessare l'erogazione del premio in quanto incompatibile con il pagamento delle eventuali maggiorazioni contrattualmente previste e di ritenere fin da ora lo stesso premio quale eventuale anticipazione di tali spettanze. 

4 TRASPORTI 

La Società si impegna a rendere operante un sistema di trasporto del personale interessato ai turni di 12 (dodici) ore sul percorso da e per Rieti e L'Aquila sostitutivo del servizio pubblico non ancora attivato e fino a quando questo non lo sarà. La Società introdurrà quando prima tale servizio da e per Sulmona, alle stesse condizioni. 

Ai dipendenti che dovessero usare tali servizi sarà richiesto unicamente il pagamento di un importo non superiore al costo del servizio pubblico sulle identiche percorrenze o su quelle equiparabili. 

Quando sopra non costituisce impegno a predisporre analoghi servizi per il personale adibito ad altre turnazioni. 

5 SITUAZIONI PARTICOLARI 

La Società informerà le R.S.U. sui criteri e le modalità di accettazione delle richieste che entreranno in graduatoria nel rispetto delle norme relative alla privacy. La graduatoria avrà valore per la durata di un anno ed alla scadenza potrà essere rinnovata anche sulla base delle nuove istanze presentate. 

In relazione alla durata della prestazione lavorativa, che oltrepassa il limite delle 8 (otto) ore giornaliere pur rispettando nella media su base settimanale, la Società predisporrà tutti i controlli ed i monitoraggi richiesti dalla normativa vigente per la tutela della integrità psico-fisica dei dipendenti, interessati. 

6 INIZIO DELLA TURNAZIONE 

Fermo restando che il sistema di turnazione su 12 (dodici) ore ha avuto inizio il 5 dicembre limitatamente al 50% del personale dipendente interessato, il restante 50% inizierà a seguire il suddetto sistema con la data del 1 gennaio 2000. 

In considerazione dell'esistenza di casi particolari di personale il cui monte ferie 1999 risulterebbe negativo a fine anno (delta GG negativi), si concorda di non procedere all'assorbimento del monte ferie del 2000 e di cumulare tali delta GG con quelli maturati nell'anno stesso, rimandando a gennaio 2001. 

7 VERIFICA 

Le parti si incontreranno dopo 12 (dodici) mesi al fine di verificare l'applicazione del presente accordo. 

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