Accordo Micron 11 gennaio 2002

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ACCORDO MICRON 11 gennaio 2002


L'anno 2002, il giorno 11 del mese di gennaio, in Avezzano presso la sede della Micron Technology Italia S.r.l. su richiesta della Uilm territoriale 

si sono incontrati: 

a) la Technology Italia S.r.l. ("la Società") in persona dei signori Gabriele Bellini e Raffale Credidio, assistita dall'Unione Provinciale degli Industriali de L'Aquila, nella persona del Dott. Antonio Cappelli; 
b) la Uilm territoriale in persona dei signori Brandisio Paolini e Michele Paliani 

La società e la Uilm sono collettivamente definite "le Parti", 

considerato che: 

a) la Società ha manifestato la propria intenzione di ampliare l'attività del proprio Stabilimento di Avezzano effettuando ulteriori investimenti produttivi e procedendo all'assunzione di nuovo personale; 
b) la Società, anche al fine di una migliore realizzazione dei progettati investimenti produttivi, ha evidenziato la necessità di mantenere il modello di organizzazione del lavoro all'interno dello Stabilimento già convenuto con le OO.SS. e con la RSU con accordo del 24 dicembre 1999 ( 4 squadre fisse 1700 ore annue); 
c) le OO.SS. e le RSU, preso atti di quando dichiarato dalla Società, si dichiarano disponibili a concordare una modifica di citato accordo sindacale del dicembre 1999 acconsentendo a che la deroga alla durata del lavoro notturno, ivi già concordata con la Società per un periodo di 48 mesi, sia concessa fino al 31 dicembre 2011, con le modalità di attuazione attualmente vigenti. 

Tutto ciò premesso, le Parti
convengono che: 

1) la Società opererà, nello Stabilimento di Avezzano a decorrere dal Gennaio 2002 investimenti produttivi atti a consentire il passaggio ai futuri nodi tecnologici; 
2) tali investimenti, oltre a consolidare l'attuale assetto occupazionale, produrranno un incremento delle stesso; 
3) a fronte di quando previsto ai punti nn. 1 e 2 che precedono le OO.SS e la RSU, convenendo sulla modifica di quando già stabilito al punto 2, ultimo capoverso dell'accordo sindacale del 24 dicembre 1999, acconsentano a che la deroga, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 532 del 26 novembre 1999, all'orario giornaliero di lavoro di otto ore per i lavoratori notturni prevista nel medesimo Decreto Legislativo, si intenda concessa fino al 31 dicembre 2011, con le modalità attualmente vigenti (4 squadre fisse, 1700 ore annue); 
4) fatto salvo quando previsto al punto n.3 che precede, viene riconfermato quando già pattuito con l'accordo sindacale del 24 dicembre 1999; 
5) vengano indetti incontri trimestrali onde consentire alla Società di fornire informazioni sull'andamento dell'attività produttiva in relazione alle condizioni di mercato, investimenti ed incrementi occupazionali; 
6) a metà percorso le parti si incontreranno per effettuare le dovute valutazioni ed analizzare i risultati del presente accordo relativamente al punto 3. 

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